Art. n°
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Art. 908. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Scarico delle acque piovane.

Dispositivo

Art. 908.

(Scarico delle acque piovane).


Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non puo' farle cadere nel fondo del vicino.


Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinche' le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.



Ratio Legis


Spiegazione