Art. n°
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Art. 1002. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Inventario e garanzia.

Dispositivo

Art. 1002.

(Inventario e garanzia).


L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.


Egli e' tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario e' dispensato dal fare l'inventario, questo puo' essere richiesto dal proprietario a sue spese.


L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario e' tenuto a prestare garanzia.


L'usufruttuario non puo' conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.



Ratio Legis


Spiegazione