Art. n°
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Art. 1054. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Interclusione per effetto di alienazione o di divisione.

Dispositivo

Art. 1054.

(Interclusione per effetto di alienazione o di divisione).


Se il fondo e' divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'.


La stessa norma si applica in caso di divisione.



Ratio Legis


Spiegazione