Art. 1057. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Passaggio di vie funicolari.
Dispositivo
Art. 1057.
(Passaggio di vie funicolari).
Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita' delle leggi in materia.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
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