Art. n°
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Art. 1057. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Passaggio di vie funicolari.

Dispositivo

Art. 1057.

(Passaggio di vie funicolari).


Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita' delle leggi in materia.



Ratio Legis


Spiegazione