Art. 1065. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esercizio conforme al titolo o al possesso.
Dispositivo
Art. 1065.
(Esercizio conforme al titolo o al possesso).
Colui che ha un diritto di servitu' non puo' usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalita' di esercizio, la servitu' deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
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