Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1208. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Requisiti per la validita' dell'offerta.

Dispositivo

Art. 1208.

(Requisiti per la validita' dell'offerta).


Affinche' l'offerta sia valida e' necessario:


1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui;


2) che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere;


3) che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario;


4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;


5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;


6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;


7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato.


Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.



Ratio Legis


Spiegazione