Art. 1259. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Subingresso del creditore nei diritti del debitore.
Dispositivo
Art. 1259.
(Subingresso del creditore nei diritti del debitore).
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e' divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione