Art. 1262. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Documenti probatori del credito.
Dispositivo
Art. 1262.
(Documenti probatori del credito).
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione