Art. n°
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Art. 1262. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Documenti probatori del credito.

Dispositivo

Art. 1262.

(Documenti probatori del credito).


Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.


Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.



Ratio Legis


Spiegazione