Art. 1290. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impossibilita' sopravvenuta di entrambe le prestazioni.
Dispositivo
Art. 1290.
(Impossibilita' sopravvenuta di entrambe le prestazioni).
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che e' divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi puo' domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
