Art. 2046. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Imputabilita' del fatto dannoso.
Dispositivo
Art. 2046.
(Imputabilita' del fatto dannoso).
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacita' d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacita' derivi da sua colpa.
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Ratio Legis
Spiegazione