Art. n°
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Art. 2126. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prestazione di fatto con violazione di legge.

Dispositivo

Art. 2126.

(Prestazione di fatto con violazione di legge).


La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o della causa.


Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.



Ratio Legis


Spiegazione