Art. n°
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Art. 2195. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Imprenditori soggetti a registrazione.

Dispositivo

Art. 2195.

(Imprenditori soggetti a registrazione).


Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:


1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;


2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;


3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;


4) un'attivita' bancaria o assicurativa;


5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.


Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.



Ratio Legis


Spiegazione