Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2228. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.

Dispositivo

Art. 2228.

(Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera).


Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilita' della parte dell'opera compiuta.



Ratio Legis


Spiegazione