Art. 2231. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Mancanza d'iscrizione.
Dispositivo
Art. 2231.
(Mancanza d'iscrizione).
Quando l'esercizio di un'attivita' professionale e' condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e' iscritto non gli da' azione per il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilita' del lavoro compiuto.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione