Art. n°
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Art. 2327. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ammontare minimo del capitale.

Dispositivo

Art. 2327.

(Ammontare minimo del capitale).


La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila)) euro.


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AGGIORNAMENTO (113)


Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.



Ratio Legis


Spiegazione