Art. 2359-quinquies Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante.
Dispositivo
Art. 2359-quinquies
(( (Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante). ))
((La societa' controllata non puo' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa' controllata, azioni o quote della societa' controllante e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa' controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione