Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2414. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Contenuto delle obbligazioni.

Dispositivo

Art. 2414.

(Contenuto delle obbligazioni).


I titoli obbligazionari devono indicare:


1) la denominazione, l'oggetto e la sede della societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta;


2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;


3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;


4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';


5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.


((6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.))



Ratio Legis


Spiegazione