Art. n°
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Art. 2447-ter. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.

Dispositivo

Art. 2447-ter.

(Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato).


La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:


a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio;


b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;


c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruita' del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalita' e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;


d) gli eventuali apporti di terzi, le modalita' di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;


e) la possibilita' di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;


((f) la nomina di un revisore legale o di una societa' di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la societa' non e' gia' assoggettata alla revisione legale;))


g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.


Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo e' adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Ratio Legis


Spiegazione