Art. n°
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Art. 2475-bis. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rappresentanza della societa'.

Dispositivo

Art. 2475-bis.

(( (Rappresentanza della societa'). ))


((Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'.


Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.))


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AGGIORNAMENTO (91)


Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."



Ratio Legis


Spiegazione