Art. 2475-bis. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rappresentanza della societa'.
Dispositivo
Art. 2475-bis.
(( (Rappresentanza della societa'). ))
((Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.))
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AGGIORNAMENTO (91)
Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione