Art. 2545-quater. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riserve legali, statutarie e volontarie.
Dispositivo
Art. 2545-quater.
(( (Riserve legali, statutarie e volontarie).))
((Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione