Art. 2545-septiesdecies. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Scioglimento per atto dell'autorita'.
Dispositivo
Art. 2545-septiesdecies.
(( (Scioglimento per atto dell'autorita').))
((L'autorita' di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione