Art. n°
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Art. 2545-septiesdecies. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Scioglimento per atto dell'autorita'.

Dispositivo

Art. 2545-septiesdecies.

(( (Scioglimento per atto dell'autorita').))


((L'autorita' di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.


Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori.))



Ratio Legis


Spiegazione