Art. 2554. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Partecipazione agli utili e alle perdite.
Dispositivo
Art. 2554.
(Partecipazione agli utili e alle perdite).
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.
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Ratio Legis
Spiegazione