Art. 2585. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Oggetto del brevetto.
Dispositivo
Art. 2585.
(Oggetto del brevetto).
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione