Art. 2629. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Operazioni in pregiudizio dei creditori.
Dispositivo
Art. 2629.
(( (Operazioni in pregiudizio dei creditori).))
((Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione