Art. n°
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Art. 2629. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Dispositivo

Art. 2629.

(( (Operazioni in pregiudizio dei creditori).))


((Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))



Ratio Legis


Spiegazione