Art. n°
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Art. 2697. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Onere della prova.

Dispositivo

Art. 2697.

(Onere della prova).


Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.


Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.



Ratio Legis


Spiegazione