Art. 2708. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.
Dispositivo
Art. 2708.
(Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento).
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benche' non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
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