Art. 2721. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ammissibilita': limiti di valore.
Dispositivo
Art. 2721.
(Ammissibilita': limiti di valore).
La prova per testimoni dei contratti non e' ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.
Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita' delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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