![]() Art. 2727. (Nozione). Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. ![]() Art. 2728. (Prova contro le presunzioni legali). Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non puo' essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa. ![]() Art. 2729. (Presunzioni semplici). Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
| |