Art. n°
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Art. 2765. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia.

Dispositivo

Art. 2765.

(Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia).


Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.


Il privilegio sui frutti sussiste finche' questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.


Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.



Ratio Legis


Spiegazione