Art. 2794. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Restituzione della cosa.
Dispositivo
Art. 2794.
(Restituzione della cosa).
Colui che ha costituito il pegno non puo' esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.
Se il pegno e' stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
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