Art. n°
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Art. 2804. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assegnazione o vendita del credito dato in pegno.

Dispositivo

Art. 2804.

(Assegnazione o vendita del credito dato in pegno).


Il creditore pignoratizio non soddisfatto puo' in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.


Se il credito non e' ancora scaduto, egli puo' anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.



Ratio Legis


Spiegazione