Art. n°
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Art. 2822. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ipoteca su beni altrui.

Dispositivo

Art. 2822.

(Ipoteca su beni altrui).


Se l'ipoteca e' concessa da chi non e' proprietario della cosa, l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando la cosa e' acquistata dal concedente.


Se l'ipoteca e' concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita', l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.



Ratio Legis


Spiegazione