Art. n°
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Art. 2831. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore.

Dispositivo

Art. 2831.

(Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore).


Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.


Per i titoli all'ordine l'ipoteca e' iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843.


Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti e' iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.



Ratio Legis


Spiegazione