Art. n°
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Art. 2863. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione.

Dispositivo

Art. 2863.

(Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione).


Finche' non sia avvenuta la vendita, il terzo puo' ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.


Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.


Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita' delle parti.



Ratio Legis


Spiegazione