Art. n°
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Art. 2951. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.

Dispositivo

Art. 2951.

(Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto).


Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.


La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.


Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.


Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.



Ratio Legis


Spiegazione