Art. n°
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Art. 2954. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prescrizione di sei mesi.

Dispositivo

Art. 2954.

(Prescrizione di sei mesi).


Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.



Ratio Legis


Spiegazione