Art. 2954. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prescrizione di sei mesi.
Dispositivo
Art. 2954.
(Prescrizione di sei mesi).
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
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