Art. n°
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Art. 71. Codice consumo 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Informazioni precontrattuali

Dispositivo

Art. 71.

((Informazioni precontrattuali


1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un


contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalita':


a) nel caso di un contratto di multiproprieta', tramite il


formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;


b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze


di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;


c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario


informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;


d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario


informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.


2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito


dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.


3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua


italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a scelta di quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.))



Ratio Legis


Spiegazione