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Art. 131. Codice consumo 2020

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Diritto di regresso

Dispositivo

Art. 131.

Diritto di regresso


1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del


consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.


2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal


consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.



Ratio Legis


Spiegazione