Art. 7. Cpc2020
Competenza del giudice di pace.
Dispositivo
(Competenza del giudice di pace).
Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a ((cinquemila euro)), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi ((ventimila euro)).
COMMA ABROGATO DAL D.Legge 18 ottobre 1995, n. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 20 dicembre 1995, n. 534.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';
((3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali));
4) NUMERO ABROGATO DAL D.Legge 18 ottobre 1995, n. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 20 dicembre 1995, n. 534.
(72)
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AGGIORNAMENTO (67)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Ratio Legis
Spiegazione