Art. 23. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Dispositivo
Art. 23.
(Foro per le cause tra soci e tra condomini).
Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini ((, ovvero tra condomini e condominio,)), il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione