Art. 37. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Difetto di giurisdizione.
Dispositivo
Art. 37.
(Difetto di giurisdizione).
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
((COMMA ABROGATO DALLA Legge 31 maggio 1995, n. 218)).
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione