Art. n°
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Art. 37. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Difetto di giurisdizione.

Dispositivo

Art. 37.

(Difetto di giurisdizione).


Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.


((COMMA ABROGATO DALLA Legge 31 maggio 1995, n. 218)).



Ratio Legis


Spiegazione