Art. 50. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riassunzione della causa.
Dispositivo
Art. 50.
(Riassunzione della causa).
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ((ordinanza)) dal giudice e in mancanza in quello di ((tre mesi)) dalla comunicazione della ((ordinanza)) di regolamento o della ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
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Codice procedura Civile 2020 (Cpc2020)
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione