Art. n°
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Art. 50. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riassunzione della causa.

Dispositivo

Art. 50.

(Riassunzione della causa).


Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ((ordinanza)) dal giudice e in mancanza in quello di ((tre mesi)) dalla comunicazione della ((ordinanza)) di regolamento o della ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.


Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.



Ratio Legis


Spiegazione