Art. n°
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Art. 52. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ricusazione del giudice.

Dispositivo

Art. 52.

(Ricusazione del giudice).


Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.


Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.


La ricusazione sospende il processo.



Ratio Legis


Spiegazione