Art. 109. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Estromissione dell'obbligato.
Dispositivo
Art. 109.
(Estromissione dell'obbligato).
Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.
Articoli correlati nel
Codice procedura Civile 2020 (Cpc2020)
Ratio Legis
Spiegazione