Art. 136. Cpc2020
Comunicazioni.
Dispositivo
(Comunicazioni).
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria ((...)), fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.(134)
Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.(134)
COMMA ABROGATO DALLA Legge 12 novembre 2011, n. 183.
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AGGIORNAMENTO (116)
La Legge 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.legge 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.".
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AGGIORNAMENTO (134)
La Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Ratio Legis
Spiegazione