Art. 210. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ordine di esibizione alla parte o al terzo.
Dispositivo
Art. 210.
(Ordine di esibizione alla parte o al terzo).
Negli stessi limiti entro i quali puo' essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, puo' ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.
Articoli correlati nel
Codice procedura Civile 2020 (Cpc2020)
LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione