Art. n°
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Art. 257. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame.

Dispositivo

Art. 257.

(Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame).


Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.


Il giudice puo' anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari puo' disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni gia' interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarita' avveratesi nel precedente esame.



Ratio Legis


Spiegazione