Art. n°
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Art. 268. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termine per l'intervento.

Dispositivo

Art. 268.

(Termine per l'intervento).


L'intervento puo' aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.


Il terzo non puo' compiere atti che al momento dell'intervento non sono piu' consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.


(67) ((72))


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 4 dicembre


1992, n. 477, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio


1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio


1994."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.legge 7 ottobre


1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994,


n. 673, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile


1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile


1995."



Ratio Legis


Spiegazione