Art. n°
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Art. 345. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Domande ed eccezioni nuove

Dispositivo

Art. 345.

(Domande ed eccezioni nuove)


Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.


Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.


Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo ((...)) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio. (125)


(67) (72)


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."


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AGGIORNAMENTO (125)


La Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge".



Ratio Legis


Spiegazione