Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 436. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Costituzione dell'appellato e appello incidentale.

Dispositivo

Art. 436.

(( (Costituzione dell'appellato e appello incidentale). ))


((L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.


La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.


Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.


Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.))


Articoli correlati nel Codice procedura Civile 2020 (Cpc2020)

Ratio Legis


Spiegazione